
Il contratto di locazione a canone concordato rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose, sia per i proprietari sia per gli inquilini, grazie ai benefici fiscali e ai canoni calmierati. Tuttavia, il Decreto Crescita ha fornito una risposta definitiva ai dubbi relativi alla durata del contratto, con particolare riferimento ai rinnovi successivi alla prima proroga.
Nei contratti di questo tipo, il canone di affitto viene stabilito in base agli accordi territoriali firmati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Gli accordi indicano le soglie minime e massime del canone di affitto, tenendo conto delle caratteristiche della zona in cui si trova l’immobile, come la presenza di infrastrutture, trasporti pubblici, aree verdi, scuole e servizi vari.
Prima di firmare un contratto a canone concordato, è possibile verificare sul sito del proprio comune se esiste un accordo territoriale valido.
Durata e modalità di rinnovo del contratto
Secondo quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998, i contratti a canone concordato hanno una durata iniziale di 3 anni, con un rinnovo automatico di ulteriori 2 anni (formula 3+2). Alla fine dei primi tre anni, il contratto viene quindi prorogato automaticamente per altri due anni, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta con almeno 6 mesi di preavviso.
Cosa succede una volta terminato anche il biennio aggiuntivo? Se nessuna delle due parti invia una disdetta con preavviso, il contratto continua automaticamente. Tuttavia, fino a poco tempo fa, non era chiaro se il nuovo rinnovo dovesse essere per altri 3 o 2 anni.
Per circa vent’anni, la mancanza di una norma esplicita ha generato ambiguità, lasciando una situazione incerta per proprietari e inquilini.
La precisazione del Decreto Crescita
Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), questo vuoto normativo è stato colmato. L’articolo 19-bis del decreto chiarisce che, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente ogni due anni, non tre.
In pratica, dopo il periodo iniziale di 3 anni e il primo rinnovo di 2 anni, il contratto continuerà a rinnovarsi automaticamente per periodi di due anni, salvo comunicazione contraria di una delle due parti.
Questo problema non si è mai verificato nei contratti a canone libero (formula 4+4), poiché la durata uguale dei due periodi (quattro anni ciascuno) ha sempre reso chiara l’interpretazione della norma.